Un infortunio sul lavoro può essere un evento drammatico nella vita del lavoratore. Anche infortuni lievi possono tuttavia comportare un sensibile peggioramento della qualità della vita della persona.
Nell’articolo che segue cercheremo di fornirvi alcune indicazioni utili su come tutelarvi in caso di infortunio sul lavoro.
Tempo di lettura: 8 minuti
In questo articolo
- Cos’è l’ infortunio sul lavoro ?
- La causa violenta
- La causa non violenta: la malattia professionale
- L’ occasione di lavoro
- Il rischio elettivo
- Aggiornamento 2024: la Cassazione
- Quale tutela per gli infortuni sul lavoro ?
- Il danno biologico e il danno differenziale 2025
- A chi rivolgersi in caso di infortunio sul lavoro?
Cos’è l’infortunio sul lavoro?
Per la giurisprudenza, l’infortunio sul lavoro è ogni lesione all’integrità psico-fisica avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro, da cui siano derivate al lavoratore conseguenze invalidanti oppure la morte.
Pertanto per aversi infortunio servono la causa violenta e repentina e l’occasione di lavoro. Dal 2020, inoltre, tra le possibili cause di infortunio troviamo anche quella virulenta del Covid 19.
Analizziamo allora di seguito i due requisiti dell’infortunio, ossia la causa violenta e l’occasione di lavoro.
La causa violenta
Per causa violenta si intende una causa esterna che agisca con rapidità ed intensità.
Potrebbe essere un macchinario malfunzionante, un oggetto pesante che cade addosso al lavoratore.
Ma anche lo sforzo fisico necessario a vincere una resistenza propria della mansione (ad esempio, il sollevamento di pesi nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane).
E a tal proposito, la predisposizione morbosa del lavoratore non esclude l’infortunio.
Se ad esempio ho già le vertebre un po’ acciaccate, magari per l’età, questo non esclude l’indennizzabilità dell’infortunio.
Come detto, poi, la causa virulenta da Covid nel 2020 è stata equiparata alla causa violenta: per cui l’infezione da Covid se contratta sul luogo di lavoro è indennizzabile come infortunio.
La causa non violenta: la malattia professionale
Qualche volta l’integrità psico-fisica del lavoratore è invece compromessa da cause sempre riconducibili al lavoro, ma che non sono violente e repentine, cioè improvvise.
È il caso della malattia professionale, che è una patologia a causa lenta e progressiva, contratta però sempre nello svolgimento e a causa delle mansioni.
Tra queste possiamo ricordare le patologie croniche dell’apparato muscolo scheletrico (ernie al disco, tunnel carpale, ecc…), come anche dermatiti da contatto, ed anche le depressioni reattive.
Le malattie professionali possono essere tabellate, ossia già previste dalla normativa, e in tal caso per avere l’indennizzo è sufficiente provare la malattia in quanto tale.
Se invece la malattia non è tabellata, dovremo poter provare – con documentazione medica – la sua riconducibilità alla mansione specifica svolta, ai fini del suo indennizzo.
L’occasione di lavoro
L’altro parametro fondamentale dell’infortunio è poi, come scrivevamo sopra, l’occasione di lavoro.
Cioè la causa che determina l’infortunio o la malattia professionale deve intervenire durante lo svolgimento delle mansioni e in conseguenza delle stesse.
Questo è facile da comprendere se ad esempio la manovra disattenta di un collega alla guida di un muletto ci provoca la frattura di una tibia.
Va però precisato che per occasione di lavoro si intende la connessione specifica tra l’infortunio e la mansione: l’attività lavorativa deve aver cioè creato un rischio specifico, ulteriore rispetto a quello che corrono tutti gli individui.
Il rischio elettivo
Non ogni situazione connessa allo svolgimento delle mansioni costituisce rischio specifico: esiste anche il così detto rischio elettivo, cioè quello generato direttamente dal lavoratore per sue scelte non necessitate dallo svolgimento delle sue mansioni.
Se ad esempio il lavoratore, che poniamo sia un tornitore meccanico, decide di ballare il tip tap sul tornio per impressionare i colleghi con la sua bravura, e si rompe una caviglia, ebbene: tale lesione non sarà infortunio sul lavoro, perché non deriva da rischio specifico.
Questo significa che il lavoratore non riceverà un indennizzo INAIL, ma solo l’indennità giornaliera di malattia INPS. E se, per ipotesi, la lesione fosse così grave da determinare il superamento del periodo di comporto, il lavoratore potrebbe essere licenziato, e tale licenziamento sarebbe perfettamente legittimo.
Conseguenza che invece non si verificherebbe se si trattasse di infortunio.
Ecco dunque l’importanza del tipo di rischio, specifico od elettivo.
Aggiornamento 2024: la Cassazione
In una recente pronuncia dell’aprile 2024, la n. 14892, la Cassazione, sezione penale, ha ribadito un concetto fondamentale: il datore di lavoro non è esentato da responsabilità in caso di infortunio per il solo fatto di aver, lui, rispettato tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro: deve anche vigilare costantemente affinchè i dipendenti seguano effettivamente le disposizioni e istruzioni di sicurezza, e non adottino prassi “di comodo” pericolose. Perchè il livello di diligenza richiesto al datore di lavoro per andare esente da responsabilità arriva fino alla necessaria previsione di possibili comportamenti non sicuri dei lavoratori, che quindi il datore deve sorvegliare e scongiurare.
Quale tutela per gli infortuni sul lavoro?
L’ordinamento italiano vanta uno dei più antichi sistemi di tutela rispetto agli infortuni sul lavoro. Questo sistema è garantito dall’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, che fa capo all’INAIL.
L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL appunto) è un ente pubblico istituito nel 1933, che assicura la generalità dei lavoratori privati e pubblici.
La normativa di riferimento attualmente è il D.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificata dal Dlgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Va ricordato poi che l’art.38 della Costituzione garantisce al lavoratore infortunato sul lavoro, o che abbia contratto una malattia professionale, un adeguato sostegno economico e sanitario, per liberarlo dal bisogno nel momento in cui è impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa.
“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”
Tratto dall’art.38 della Costituzione
Insomma, la copertura INAIL è, di fatto, una copertura assicurativa: solo che è obbligatoria.
Un po’ come avviene con l’R.C. auto per poter circolare con una autovettura.
In estrema sintesi, in caso di infortunio l’INAIL eroga una indennità temporanea.
Paga, cioè, una cifra giornaliera che va a sostituire il reddito che l’infortunato non può produrre e, se ce ne sono i presupposti, una somma per l’eventuale danno biologico conseguente all’infortunio.
Il danno biologico e il danno differenziale 2025
Il danno biologico è la diminuzione permanente della integrità psico fisica del lavoratore. Dal 2000, l’INAIL indennizza anche tale tipologia di danno.
Dal 6% al 16% tale danno viene indennizzato con una somma capitale; per danni oltre il 16% l’INAIL eroga invece una rendita.
Come per tutte le assicurazioni, il datore di lavoro è sollevato dal pagamento del danno, perché lo paga l’INAIL. Tuttavia, residua una “fetta” di danno non coperta dall’assicurazione obbligatoria: è la franchigia dall’1% al 6%, nonché quella differenza di valore-punto che può esserci tra il punteggio INAIL e quello adottato in sede civilistica dai tribunali.
Si tratta del così detto danno differenziale: il cui risarcimento può essere richiesto al datore di lavoro, se ha una responsabilità nella causazione dell’infortunio (ad esempio, per macchinari non manutentati, assenza di formazione sulla sicurezza).
Va anche ricordato che un infortunio puo’ provocare al lavoratore danni di diverso tipo, e non tutti sono coperti dall’assicurazione Inail. Si veda ad es. la recentissima sentenza n 2008 del 28 gennaio 2025 della Cassazione civile sezione lavoro, che ha riconosciuto al dipendente anche il danno esistenziale e quello morale. Insomma, l’impatto di un infortunio sul bilancio di una azienda puo’ essere rilevante.
A chi rivolgersi in caso di infortunio sul lavoro?
Mentre l’indennizzo INAIL compete automaticamente in seguito al riconoscimento dell’infortunio, non è così per il danno differenziale. Questo deve essere richiesto tramite legale. Cio’ vale anche per il danno esistenziale.
Quindi fin dall’infortunio sarà opportuno in primo luogo assicurarsi che l’infortunio sia correttamente e tempestivamente denunciato dal datore di lavoro all’INAIL.
Se così non fosse, è il caso lo faccia direttamente il lavoratore. Dopodiché si potrà contattare un avvocato per avere tutela e chiedere il risarcimento dell’eventuale danno differenziale.
L’avvocato giusto per questo genere di situazioni è l’avvocato giuslavorista, cioè l’avvocato esperto di diritto del lavoro. Puoi approfondire in questo articolo la sua figura e come individuarne uno vicino a te.
Il nostro studio tratta da oltre due decenni il diritto del lavoro e questo specifico tipo di controversie. Puoi dunque rivolgerti a noi con fiducia per una consulenza preliminare sulla tua situazione.
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Certamente SÌ. L’avv. Chiara Daneluzzi è avvocato giuslavorista e tratta cause e controversie di lavoro sin dal 1999. È membro del direttivo veneto di Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) dal 2022, la più rappresentativa associazione specialistica del diritto del lavoro, che la certifica come avvocato del lavoro esperto.
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