PEC, casella piena che non riceve

Vediamo alcuni aspetti legali legati alla PEC, quando la nostra o quella del destinatario, privato o della pubblica amministrazione, risulta non completamente operativa

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Cos’è e come funziona la PEC?

Prima di tutto capiamo cos’é la PEC. La PEC o Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica che certifica il ricevimento della comunicazione. In pratica, funziona come la raccomandata AR di carta. Tu spedisci la mail dalla tua casella PEC e riceverai due ricevute, cioè due messaggi. Una prima ricevuta di spedizione, ed una seconda ricevuta, di consegna. La ricevuta di consegna è quella più importante perché documenta che il messaggio è arrivato alla casella del destinatario. Attenzione che non significa che il destinatario l’abbia anche letto. Ma certamente ne ha la legale conoscibilità, che è quanto basta ai fini giuridici.

Questo meccanismo è stabilito dalla legge. Ci sono però alcune possibili anomalie che è bene considerare perchè possono impedire l’efficacia della pec.

Cosa succede se non ricevo la ricevuta di consegna?

Può succedere che non riceviamo la ricevuta di consegna, cioè il secondo messaggio che deve tornarci quando inviamo una PEC. Oppure riceviamo un messaggio di mancato recapito per un errore. Questi casi devono metterci in allerta perché significano che la PEC non ha raggiunto il suo scopo. Spesso le persone mostrano al legale come prova di un invio la sola PEC, intesa come testo del messaggio inviato. Oppure portano la prima ricevuta, quella di spedizione. Ma attenzione perché né il messaggio inviato né la prima ricevuta sono sufficienti a fornire la prova del buon esito della PEC.

Solo la ricevuta di consegna prova il buon esito della PEC. Per cui se non la riceviamo dobbiamo considerare la PEC come non inviata! Quindi dovremo attivarci per capire cosa sia andato storto e come rimediare.

Cosa può essere andato storto?

Come prima cosa controlliamo di avere l’indirizzo PEC corretto, e poi… controlliamo di averlo scritto bene! Tante volte la motivazione del mancato buon esito é un banale errore di digitazione. Magari abbiamo dimenticato un punto, un trattino, sbagliato una lettera. Quindi ricontrolliamo bene l’indirizzo cui abbiamo inviato la PEC.

Ma se l’indirizzo è quello giusto e lo abbiamo scritto bene, il problema può essere che la casella del destinatario è piena e non riceve. Anche questa evenienza sarà scritta nella seconda ricevuta che ci ritorna. Dobbiamo quindi fare attenzione e controllare sempre bene la seconda ricevuta, e leggerne il contenuto.

E se la casella PEC del destinatario è piena?

Se il motivo della mancata ricezione è che la casella del destinatario è piena e quindi non riceve, attenzione perché dovremo agire diversamente. Infatti usiamo le PEC solo per comunicazioni ufficiali e importanti, e quasi sempre il privato cittadino usa la PEC per comunicare con la Pubblica Amministrazione. Magari per iscriversi ad un concorso, o per inviare delle osservazioni in un procedimento amministrativo, o ancora per partecipare ad un bando. In tutte queste situazioni c’è sempre un termine inderogabile, cioè un limite di tempo che non si può assolutamente sforare. Quindi in questi casi la mancata ricezione della PEC da parte della Pubblica Amministrazione significa che noi non abbiamo rispettato il termine. Ce lo spiega anche il TAR della Sardegna nella decisione che commentiamo di seguito.

Il caso esaminato nella recente sentenza del TAR

Un cittadino aveva ricevuto un preavviso di rigetto della sua richiesta di autorizzazione alla costruzione di una recinzione. Aveva dunque inoltrato le proprie osservazioni contrarie via PEC nel termine di 10 giorni prescritto dalla legge n. 241/90 art. 10-bis. Ma l’amministrazione in seguito aveva comunicato il diniego dell’autorizzazione e ordinava la demolizione delle opere iniziate. In effetti la PEC con le osservazioni non era mai arrivata perché la casella PEC dell’amministrazione era piena. Allora il proprietario ricorreva al Tar per impugnare il provvedimento, sostenendo che il mancato recapito della PEC non potesse ricadere su di lui dato che dipendeva dalla scarsa diligenza del Comune.

Invece il Tar gli ha dato torto con la sentenza n.99 del 14.2.2022 perchè in base al Codice dell’amministrazione digitale D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 la comunicazione si intende ricevuta dal destinatario quando sia resa disponibile nella sua casella elettronica. Invece nel caso di specie la comunicazione non era proprio arrivata alla casella del destinatario, e poco importa il motivo. In questi casi, spiega il TAR, il cittadino deve provvedere con sistemi alternativi cioè raccomandata A/R o consegna a mano agli uffici.

Differenze tra PEC e la posta tradizionale

Approfittiamo per ricordare che invece la posta tradizionale segue altre regole. Infatti nel caso della raccomandata A/R, la spedizione si considera perfezionata per il mittente nel momento della consegna all’ufficio postale, mentre si considera ricevuta dal destinatario dopo 10 giorni dalla immissione dell’avviso di giacenza nella cassetta postale. Quindi non possiamo schivare gli effetti di una raccomandata evitando di andarla a ritirare all’Ufficio Postale perché dopo 10 giorni sarà come se l’avessimo ricevuta comunque.
Attenzione! Ritirate sempre le raccomandate!

In caso di dubbio?

Se la tua situazione è diversa da quelle descritte qui sopra, o non sei sicuro di come interpretare la situazione, siamo a disposizione per chiarimenti e consulenza. Perdere un termine importante perché si è mal valutato l’effetto di una PEC o di una raccomandata può costare caro: molto meglio informarsi prima ed evitare guai e spese

Lo Studio è abilitato a trattare diritto amministrativo?

Sicuramente . Lo Studio Legale Daneluzzi tratta da decenni di diritto amministrativo, ottenendo molti successi in materia.
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