Perché Sanremo è Sanremo, o no?

La notizia ha fatto molto discutere, il TAR Liguria qualche tempo fa ha annullato l’aggiudicazione del Festival di Sanremo alla RAI con la sentenza n. 843 del 5 dicembre 2024.

Ma come?! RAI e Festival di Sanremo sono una cosa sola da sempre! E cosa c’entra il TAR?
il TAR c’entra, eccome: si tratta anche qui di una questione di diritto amministrativo.
Vediamo di capire cosa è successo e perché.

Tempo di lettura: 7 minuti

La vicenda processuale sul festival di Sanremo

Una società di eventi ha impugnato le delibere con cui il Comune di Sanremo aveva affidato alla RAI la gestione del Festival della canzone e la convenzione per la gestione e lo sfruttamento economico dell’evento musicale che il Comune aveva sottoscritto con la RAI, tra l’altro concedendo alla RAI il diritto di utilizzo in esclusiva del marchio “Festival di Sanremo”.

Il motivo dell’impugnazione era che la concessione alla RAI dell’organizzazione del Festival e dello sfruttamento economico e commerciale per le edizioni 2024 e 2025, era stata affidata direttamente, ovvero senza una gara tra più società aspiranti alla organizzazione della kermesse musicale.
Insomma, l’affidamento era stato effettuato senza interpellare il mercato, ma direttamente ad un unico operatore, che tra l’altro è sempre lo stesso da decenni.

La RAI si è difesa sostenendo che, a parte il marchio, lei sola è proprietaria del “format” del Festival, cioè la formula di canzoni inedite più cover, le 5 serate, le modalità di premiazione e le novità introdotte negli ultimi anni.

Questo format costituirebbe un’opera dell’ingegno di proprietà esclusiva della RAI, che prevarrebbe sulla location (il Teatro Ariston di Sanremo) e sul marchio.

La RAI rivendica che senza il suo format, il Festival non esisterebbe proprio, e dunque non ci sarebbe nulla da mettere a gara.

La sentenza del TAR Liguria

Con la sentenza il TAR in primo luogo ha confermato la legittimazione attiva della società di eventi a proporre il ricorso.

Il Comune di Sanremo e la RAI infatti avevano contestato la legittimazione della società ricorrente, perché non c’era stata gara, e dunque la ricorrente non era una candidata esclusa.

Al riguardo il TAR ha chiarito che invece la società ricorrente aveva tutti i diritti di presentare ricorso, perché l’affidamento diretto va contro il principio comunitario della massima concorrenza, che è definito principio essenziale dal Consiglio di Stato.
Di qui, l’interesse a ricorrere, tutelato dalla legge.

Nel merito il TAR ha poi stabilito che il diritto di sfruttamento commerciale del marchio collegato all’evento é soggetto ai principi base dell’art. 3, del (nuovo) Codice degli appalti e dei contratti pubblici, Dlgs n. 36/2023, cioè i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Insomma affidando invece, in modo diretto e senza gara, il Festival alla sola RAI, il Comune di Sanremo ha violato la legge.

E dunque il TAR Liguria ha annullato il provvedimento che assegnava il Festival alla RAI anche per l’edizione 2025.

Il marchio Sanremo e il format del festival

Argomentando in maniera molto articolata, tra l’altro, il TAR spiega perchè non accoglie le difese della RAI.

Quest’ultima sosteneva infatti che:

  • Il festival è il format televisivo che la RAI ha messo a punto negli anni, e che è di sua esclusiva proprietà;
  • Il marchio Festival di Sanremo sarebbe un bene materiale in proprietà condivisa tra RAI e Comune di Sanremo, cosicché la RAI avrebbe tutti i diritti di sfruttarlo anche economicamente, e non servirebbe perciò alcuna gara per assegnarne lo sfruttamento.

All’opposto, il TAR Liguria ha stabilito che:

  • Il format del Festival è sì di proprietà della RAI, ma che quello non è l’unico modo di organizzare la kermesse, come del resto dimostrano le molte variazioni adottate dalla stessa RAI negli anni;
  • Il marchio “Festival di Sanremo” è un bene immateriale di proprietà esclusiva del Comune, ed essendo possibile sfruttarlo economicamente e ricavarne dei guadagni, questo si deve necessariamente fare tramite procedura ad evidenza pubblica, secondo i dettami imposti sia dallo stesso Codice degli appalti che dal diritto europeo.

L’esclusione dei contratti dal codice degli appalti

Una delle difese di RAI e Comune di Sanremo è che ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice degli appalti, alcune materie, come i contratti in essere, sono esclusi dall’applicazione delle regole del nuovo codice degli appalti.

Il TAR però sottolinea che questi contratti sono esentati solo dall’applicazione delle regole procedurali del Nuovo Codice, ma non anche dai principi generali.

Il comma 5 dell’art. 13 stabilisce infatti che anche alle materie a cui non si applicano i meccanismi del codice degli appalti si applicano i principi base degli artt 1, 2 e 3 del Codice.

Pertanto, anche i contratti in essere sono soggetti ai principi di risultato, fiducia, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Ma si è fatto così per 70 anni!

Questa in effetti la principale difesa del Comune di Sanremo, sposata dalla RAI. Ma il TAR Liguria spiega che questo genere di difesa è assolutamente privo di valenza giuridica.

Se hai sbagliato per 70 anni, non hai solo per questo acquisito il diritto di continuare a sbagliare per sempre.

Se un provvedimento è illegittimo, viene annullato. Anche se questo è identico a quelli dei 70 anni precedenti.

Il principio di proporzionalità salva il Festival 2025

Ma come mai in questi giorni vediamo in TV il “solito” Festival di Sanremo organizzato dalla RAI?

Il TAR Liguria, in ragione del principio di proporzionalità, ha ritenuto che pur annullando il provvedimento di assegnazione della 75^ edizione del Festival, non si poteva applicare l’effetto della sentenza già all’edizione 2025.

Nota tecnica sul Principio di proporzionalità

Il Principio di Proporzionalità é un principio di derivazione comunitaria (UE) che impone all’amministrazione di adottare provvedimenti non eccedenti a quanto opportuno e sufficiente per raggiungere lo scopo prefissato.

In sostanza impone un’adeguata contemperazione delle contrapposte esigenze per il minor sacrificio possibile.

Revocare l’assegnazione avrebbe voluto dire compromettere la kermesse, che richiede molti mesi di organizzazione (e la sentenza è solo del dicembre 2024). Sarebbe stato insomma un effetto sproporzionato ed irragionevole.

La sentenza quindi “salva” l’edizione del febbraio 2025, e la lascia concludere alla RAI, imponendo però al Comune di effettuare una gara per l’assegnazione delle prossime edizioni.

A quale avvocato rivolgersi per questioni simili?

L’avvocato che tratta controversie come quella appena descritta, ma anche inerenti altre assegnazioni, autorizzazioni, concessioni, permessi, bandi di gara, procedure pubbliche, concorsi e manifestazioni locali, è l’avvocato amministrativista; l’avvocato esperto del diritto amministrativo.

Questa materia infatti è molto tecnica, e il processo al TAR ha regole particolari che solo gli amministrativisti padroneggiano a fondo.

In materia di appalti, gare pubbliche, concessioni di servizi e attività affini, un errore di termini – molto facile commettere – fa perdere irrimediabilmente la causa, anche se magari nel merito si hanno tutte le ragioni.

È bene non improvvisare, ma rivolgersi a chi conosce a fondo il diritto amministrativo.

Lo Studio è abilitato a trattare diritto amministrativo?

Sicuramente . Lo Studio Legale Daneluzzi tratta da decenni di diritto amministrativo, ottenendo molti successi in materia.
L’avv. Chiara Daneluzzi è avvocato amministrativista sin dal 1999, tratta ed è esperto in controversie con la Pubblica Amministrazione ed è membro della prestigiosa Associazione Avvocati Amministrativisti. Lo Studio può offrire sia consulenza che assisterti in giudizio e patrocina ricorsi avanti TAR e Consiglio di Stato, essendo l’avv. Daneluzzi anche Cassazionista.
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