Vi vogliamo orgogliosamente parlare di un nuovo importante successo conseguito dallo Studio nel ricorso seguito assieme al collega Avv. Giancarlo Zanin. Ci siamo occupati di una situazione amministrativistica un po’ di nicchia, ma molto importante per chi vi è coinvolto!
Si tratta del diritto di prelazione artistica: ne avete mai sentito parlare? Spieghiamo tutto nell’articolo.
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Prelazione artistica: di cosa si tratta?
Vediamo i riferimenti normativi. La prelazione artistica è il diritto dello Stato, ma anche dei Comuni, delle Province eccetera, di acquisire un bene artistico e culturale di un privato, se questi lo sta cedendo.
Di fatto si tratta di una espropriazione per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico culturale. Infatti esiste una legge dello Stato, il cosiddetto Codice dei beni culturali (Dlgs.n.42/2004), che conferisce alla pubblica amministrazione il diritto di esercitare la prelazione sui trasferimenti di beni culturali.
L’art.60 del Codice prevede appunto che lo Stato possa inserirsi in una cessione di un bene culturale ed acquistarlo allo stesso prezzo a cui era stata concordata la cessione tra privati.
Preliminarmente a questo diritto, il privato prima di completare la vendita deve darne notizia al Ministero dei beni culturali (ex art. 59). Si tratta di un obbligo di denuncia.
Obbligo che incombe anche su eventuali eredi che esercitino l’accettazione di una eredità della quale facciano parte beni culturali.
I limiti all’esercizio della prelazione artistica
Come tutti i provvedimenti amministrativi, anche la prelazione artistica deve essere motivata.
La pubblica amministrazione deve cioè motivare il provvedimento con cui decide di esercitare il diritto di prelazione artistica.
Il Consiglio di Stato ha chiarito da molto tempo che, nel caso della prelazione artistica, la motivazione deve essere particolarmente pregnante.
L’amministrazione deve dare conto di cosa intende fare con il bene che intende espropriare
E nel caso specifico, deve indicare quale sia il progetto di valorizzazione culturale che intende attuare sul bene che acquisirà.
Insomma, la PA non può limitarsi ad acquistare perché ritiene che sia meglio che quel bene sia gestito dal pubblico. Deve specificare quale programma di valorizzazione intende attuare.
La mera finalità proprietaria
Non è invece consentito allo Stato espropriare un bene culturale di privati semplicemente per tenerselo, o per svolgerci attività che si potrebbero esercitare anche tramite altri beni.
Nel caso oggetto della sentenza, il Comune voleva destinare parte dell’immobile a farne sedi di associazioni culturali locali. Ma quella indicata è una mera finalità proprietaria, non un programma di valorizzazione specificatamente culturale dell’immobile.
Altro caso sarebbe, ad esempio, acquisire un immobile culturale per restaurarlo e renderlo un museo. Nel caso in esame, abbiamo evidenziato tra gli altri questo grave vizio di motivazione del provvedimento e il TAR – ed oggi anche il Consiglio di Stato – ci ha dato ragione.
Il limite al potere autoritativo
In sostanza, ribadisce il TAR Veneto, la prelazione artistica costituisce l’esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale, che deve esplicitare le ragioni di interesse pubblico che lo sorreggono.
Questo significa che il potere autoritativo discrezionale esercitato dalla pubblica amministrazione non è mai totalmente libero, ma deve rispondere a dei requisiti precisi. Altrimenti non è legittimo, ma è un arbitrio e come tale può esserne chiesto l’annullamento al Tribunale Amministrativo.
Insomma: potere discrezionale non significa arbitrario! Questo è un principio estremamente importante del diritto amministrativo, e vale in realtà per tutte le situazioni in cui una amministrazione esercita un potere che le è conferito dalla legge, non solo per la prelazione artistica.

La sentenza vittoriosa sulla prelazione artistica
Il Tar Veneto, con la sentenza n. 661 del 17.05.2023, ha accolto integralmente il ricorso che abbiamo presentato a tutela di due clienti comproprietari in comunione ereditaria di un immobile su cui insiste un vincolo culturale, facendo parte di un complesso abbaziale molto antico.
I clienti avevano deciso di spartirsi gli immobili attraverso delle permute reciproche, così da divenire proprietari esclusivi di specifici beni immobili. Il notaio aveva dunque correttamente effettuato la denuncia dell’operazione al Ministero, come prescritto dall’art.59 Dlgs.n.42/04, e il Comune di Mogliano Veneto aveva notificato l’esercizio del potere di prelazione sul trasferimento dell’immobile vincolato.
Abbiamo presentato ricorso al TAR e siamo dapprima subito riusciti a far sospendere in via cautelare urgente il provvedimento amministrativo. In seguito, nel giro di soli 6 mesi, abbiamo riportato la grande vittoria dell’accoglimento totale del ricorso.
il TAR Veneto ha accolto tutti i motivi di impugnazione che avevamo evidenziato nel ricorso, e ha annullato la prelazione esercitata dal Comune, condannandolo anche a rifondere ai clienti le spese di lite.
La particolarità del caso esaminato dal TAR Veneto
La particolarità del caso trattato consiste soprattutto nella sua relativa rarità. Infatti c’è pochissima giurisprudenza specifica o per casi analoghi, e quella esistente è piuttosto datata.
Per questo motivo, la sentenza ottenuta dallo Studio rappresenta una importante conferma recente dei principi che abbiamo evidenziato nei paragrafi precedenti, tanto da avere risonanza attraverso la stampa.

Particolare valore ha in ambito Veneto, ma per estensione in tutto il territorio italiano, vista la grande presenza di aree ritenute di interesse artistico.
Inoltre la sentenza ci dice anche che, nel diritto amministrativo, se ci si avvale di un avvocato esperto, anche il piccolo Davide può battere un grosso Golia!
Aggiornamento luglio 2024: anche il Consiglio di Stato ci da ragione!
E’ appena stata pubblicata la sentenza n. 6629 del 2024 con cui il Consiglio di Stato, massimo organo della Giustizia amministrativa ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Mogliano Veneto contro la sentenza del TAR Veneto di cui abbiamo scritto sopra, e ci ha dato ancora una volta ragione.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il Comune di Mogliano non poteva espropriare l’immobile dei nostri Clienti, che quindi resta di loro proprietà, e ha condannato il Comune a rimborsare le spese legali sostenute dai Clienti.
Ha inoltre confermato la sentenza del TAR, che già aveva condannato il Comune a rimborsare le spese legali del primo grado: ciò significa che sarà il Comune di Mogliano a pagare integralmente i costi sostenuti dai nostri Clienti per i due gradi di giudizio, e per aver salvato la loro proprietà.

A chi rivolgersi per questioni simili?
Se ti trovi in una situazione come quella descritta nell’articolo, magari perché possiedi o hai ereditato un immobile soggetto a vincolo, puoi contattare il nostro Studio con Fiducia.
Lo Studio Legale Daneluzzi esercita attività in ambito di diritto amministrativo da oltre 20 anni. L’avv. Chiara Daneluzzi è esperto avvocato amministrativista e membro accreditato dell’Associazione Avvocati Amministrativisti, come verificabile da qui.
Leggi anche “L’AMMINISTRAZIONE NON RISPONDE?” e “Il Diritto Amministrativo, che legale scegliere?“
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