Visita patente 2025: non solo da medici militari o delle Ulss

Vi parliamo di un successo conseguito dallo studio, battendo – ancora una volta – una strada che nessuno aveva percorso prima in Italia. Si tratta di una norma del 1998, rimasta fino ad ora inapplicata, e che invece lo Studio Legale Daneluzzi ha ottenuto di imporre alla Regione Veneto. La norma riguarda le visite mediche per il conseguimento della patente.

Tempo di lettura: 8 minuti

La situazione sino ad ora

Come probabilmente saprete, le visite di accertamento dei requisiti fisico-psichici per il conseguimento della patente di guida possono essere effettuate dalla apposita Commissione medica istituita presso l’Asl, dai medici militari o delle Asl stesse oppure da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato. Il tutto è regolato e previsto dall’art. 119 comma 2 del Codice della Strada. Insomma, non si può andare da un medico qualsiasi, privato. Attenzione, questo in realtà valeva solo fino al 1998!

La novità sulla visita per la patente

Le cose infatti sono cambiate con l’introduzione dell’art. 103 lettera a) comma 1 del Dlgs. n. 112/1998. Questa norma è inserita nel Decreto Legislativo n. 112/1998 che prevede il trasferimento di alcune funzioni dallo Stato centrale agli enti locali.

Nello specifico, la norma prevede che le funzioni di medico accertatore dell’idoneità fisica alla guida debbano poter essere svolte anche da soggetti privati. Soggetti inseriti in un apposito albo nel quale i medici privati che ne possiedano i requisiti possono, appunto, chiedere di essere iscritti. Non solo, l’articolo 103 trasferisce alle Regioni questa specifica funzione che era già dello Stato.

medci visita patente

Il problema

Tuttavia, la norma è rimasta inapplicata ed anche ignorata pressoché ovunque in Italia. Allo nostro studio risulta un unico caso di applicazione avvenuto in Campania. Un cliente dello studio aveva chiesto alla Regione Veneto di essere inserito nell’apposito albo speciale previsto dalla norma.

Precisiamo che il cliente in questione è un medico legale, oltretutto abilitato dal Ministero dei trasporti come docente per il conseguimento delle patenti speciali degli autotrasportatori.
La Regione però era rimasta inerte, cercando di scaricare la questione sulla Provincia che, a suo dire, sarebbe stata la vera destinataria dell’obbligo.
A dire il vero, gli uffici contattati erano anche… “caduti dalle nuvole”: ignoravano del tutto l’esistenza della normativa!

La soluzione

Il nostro cliente non si è fermato davanti al muro di gomma della Regione Veneto ed ha voluto ricorrere al TAR. Dopo alcune peripezie giudiziarie sulle quali sorvoliamo, perché troppo tecniche, il TAR Veneto ha finalmente accolto il ricorso presentato dallo studio e… ha dato ragione al nostro Cliente! Vediamo in che termini.

La sentenza

La sentenza può essere letta per intero, qui sotto

Ma cosa ha stabilito di preciso il TAR? Innanzitutto, ha chiarito per l’ennesima volta che

“… la Pubblica Amministrazione non può non rispondere all’istanza del privato.”

Sentenza TAR VE nr.1229/2022

E questa è la prima cosa importante! La Regione infatti non aveva negato né accolto la richiesta del nostro Cliente, ma l’aveva semplicemente ignorata.

Tuttavia questo comportamento vìola l’ art. 2 L. 241/1990, che obbliga le amministrazioni a concludere sempre con un provvedimento esplicito ogni procedimento amministrativo.
E soprattutto obbliga – spiega il TAR – a fornire sempre risposta ad una richiesta del cittadino.
Ma soprattutto, il TAR ha condannato la Regione Veneto ad istituire l’albo speciale previsto dall’art. 103 Dlgs. n. 112/1998, e a determinare e predisporre i criteri per ammettere i medici che facciano domanda.

Il TAR cioè ha dato torto alla Regione, imponendole di applicare la normativa invocata dallo studio.

Come dovrà comportarsi la Regione?

Se la Regione non provvederà e non attuerà spontaneamente la sentenza, si potrà tornare al TAR attivando il giudizio di ottemperanza, che è il processo di esecuzione avanti al Tribunale Amministrativo.

In questo caso, con tempi estremamente rapidi, è possibile chiedere al TAR di nominare un Commissario ad acta, cioè un incaricato che prenda in mano la situazione e adempia alla sentenza al posto della Regione che rimanesse inerte.

Oltre, naturalmente, alla condanna a pagare le spese processuali determinate da questo inadempimento e al risarcimento dei danni da ritardo per i mancati guadagni che il cliente subirebbe qualora la Regione non gli permettesse di operare come medico accertatore per le patenti.

Quali gli effetti della sentenza?

Ci piace sottolineare come lo studio ancora una volta abbia “fatto giurisprudenza”. Cioè abbiamo battuto una strada nuova, mai percorsa prima in Italia.
Abbiamo ottenuto l’applicazione di una norma che consente a tutti i medici italiani di effettuare le visite per il rilascio e rinnovo della patente, in tal modo intercettando un filone di possibile reddito professionale fino ad ora riservato a pochi medici del settore pubblico.

Tuttavia, la sentenza fa stato solo tra le Parti. Ovvero è obbligatoria solo per chi abbia fatto causa.
Quindi chi volesse ottenere lo stesso risultato del nostro cliente, dovrebbe a propria volta promuovere il medesimo giudizio.
Con la facilitazione però del precedente che abbiamo ottenuto e di cui vi abbiamo scritto in questo post.

Aggiornamento agosto 2023: ulteriore vittoria

Il 9 agosto 2023 il TAR Veneto, al quale abbiamo fatto ricorso per l’ottemperanza della sentenza citata sopra, cioè per obbligare la Regione ad eseguirla, ci ha di nuovo dato ragione.

Con la sentenza n. 1174 del 9.8.2023 ha nominato un Commissario ad acta, come avevamo chiesto, che si sostituisca alla Regione e provveda quanto serve per dare esecuzione concreta alla sentenza.

Nella fattispecie, sarà il Prefetto di Venezia a dover materialmente istituire l’elenco speciale indicato dalla normativa, e a pronunciarsi sull’istanza di inserimento del nostro Cliente.

Va sottolineato come la Regione avesse provato a sottrarsi all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza, chiedendo al Ministero dei Trasporti come regolarsi.

Il TAR però ha bocciato tale condotta, ribadendo l’inadempimento e, quindi, sanzionando l’inerzia dell’amministrazione.

Leggi qui sotto l’articolo de Il Gazzettino e la sentenza di ottemperanza:

Sentenza Tar Veneto ottemperanza n. 1174 2023 visite patenti fonte Gazzettino
Sentenza Tar Veneto ottemperanza n. 1174 2023 visite patenti fonte Gazzettino

Aggiornamento 2024: la Regione è costretta a rispettare la sentenza.

Poiché la Regione Veneto non eseguiva l’ordine che il TAR le aveva imposto con la sentenza, abbiamo attivato sempre davanti il TAR Veneto il cosiddetto giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un “commissario ad acta“.

Questa procedura serve a costringere l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza.
Così il TAR ha nominato il Prefetto di Venezia come commissario ad acta, il quale ha preso il comando dell’operazione e ha dato attuazione alla sentenza, facendosi autorizzare a chiedere al Governo istruzioni su come procedere.
Il TAR lo ha autorizzato, e ha dato 6 mesi di tempo per istituire l’elenco speciale dell’art. 103.

Come è andata a finire in Regione? Il Prefetto sta agendo

Tramite la guida del Prefetto, il 25 marzo 2025 la Regione ha finalmente partorito l’elenco speciale ex art. 103 come ordinato dal TAR .
Come si può leggere nel decreto allegato, adesso la Regione Veneto ha obbedito alla sentenza del TAR e ha finalmente istituito l’elenco speciale che chiedevamo, dando incarico alla Azienda Zero di curarne la tenuta ed avviare la procedura selettiva.

Abbiamo insomma ottenuto il grande risultato di far ordinare alla Regione Veneto di dare finalmente attuazione dopo decenni ad una norma dello Stato che era rimasta dimenticata, e che aumenta la concorrenza e, quindi, migliora la vita dei cittadini impedendo storture di mercato e livellando così i costi che ricadono sulle visite patenti. Si legge nel bollettino;

Con il presente provvedimento si istituisce l’Albo regionale dei medici abilitati all’accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, delegando Azienda Zero alla tenuta, alla gestione dell’Albo e all’espletamento di apposita procedura selettiva per titoli professionali per la relativa iscrizione.

Bollettino Ufficiale Regione Veneto del 25 Marzo 2025

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